L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente non presuppone una richiesta dettagliata

L’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale disponibilità dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l’eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio dell’attività professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 14 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Settembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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