L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in proprio da un Collega non rientra tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste l’obbligo di preavviso ex art. 38 cdf (già art. 22 codice previgente), stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto; ciò, peraltro, quand’anche con l’opposizione stessa sia altresì proposta domanda riconvenzionale, la quale infatti, ancorché abbia ad oggetto diritti azionabili in via autonoma è pur sempre collegata alla causa petendi della domanda principale e costituisce un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente da quella.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 25 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 25 del 08 Novembre 2017 (avvertimento)
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