Dalla norma di cui all’art. 71 cdf discende un obbligo particolarmente penetrante nei confronti dell’avvocato di informare le istituzioni forensi di ogni atto o fatto che possa in qualche modo incidere sullo status dell’iscritto e, soprattutto, se sottoposto a procedimento disciplinare, sopra ogni atto adottato dall’A.G. che possa avere rilievo nell’ambito del procedimento stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva omesso di informare correttamente il CDD sull’esito del procedimento penale che lo riguardava).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 15 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
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