Nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, l’avvocato deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto (art. 50 co. 6 cdf), ma limitatamente a quelli di cui sia a conoscenza, con relativo onere a carico di chi sostenga l’accusa disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025
NOTA:
L’espressa limitazione ai precedenti provvedimenti “di cui sia a conoscenza” è ora esplicitata nel nuovo art. 50 cdf, come modificato dalla Delibera CNF n. 636 del 21 marzo 2025 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 02 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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