La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 09 Giugno 2011 (censura)
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