Vìola gli artt. 19 e 43 comma 1 CDF, l’avvocato che non provvede al pagamento delle spettanze del collega di altro foro, da lui stesso incaricato quale proprio domiciliatario (nella specie, peraltro, spettanze mai contestate e purtuttavia mai saldate, nonostante i propositi da ultimo manifestati pure avanti il Consigliere Istruttore).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pagliarani), decisione n. 22 dell’11 novembre 2016
Sanzione: CENSURA
In senso conforme: CDD BO decisioni n. 82/2017 e 67/2018.
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