L’avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. In ogni caso, l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Dicembre 2011 (censura)
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