La violazione dell’art. 43 cdf (secondo cui l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente) è un illecito omissivo di natura permanente, per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 215 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 2/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 27 Maggio 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 02 Settembre 2020 (censura)
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