E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Marzo 2006 (avvertimento)
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