L’art. 27 cdf, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 1° giugno 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Dicembre 2018 (sospensione)
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