L’obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente

L’art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 16 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Settembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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