L’art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 318 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 25 Febbraio 2014 (avvertimento)
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