L’obbligo di consegnare al cliente le somme di sue spettanza non presuppone una richiesta né viene meno in caso di (asserita) irreperibilità del cliente stesso

La violazione dell’art. 30 co. 2 cdf (secondo cui “L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima”) non presuppone una richiesta di consegna da parte del cliente e non è scriminata dall’asserita irreperibilità del cliente stesso allorché l’avvocato non dimostri di aver posto in essere tutto quanto necessario per corrispondergli le somme percepite per suo conto (Nel caso di specie l’avvocato aveva indebitamente trattenuto € 285.000 incassati dalla controparte per conto del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 21 Giugno 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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