L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa

L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdf)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 21 Ottobre 2022 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 30 Settembre 2020 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment