L’obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all’udienza (nella specie dovuto ad un pneumatico forato), dopo un’attesa di appena 5 minuti chieda al Giudice di dare atto dell’assenza del collega e di trattare la causa fissata per l’escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria. Peraltro, l’esclusione di un pregiudizio a seguito di rimessione in termini, non far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, ma anzi rappresenta la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 160

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137.
Per i casi di esclusione della responsabilità disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza dell’8 marzo 1990, n. 5 (nella specie: un’ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 8 marzo 2002, n. 13 (nella specie: due ore di attesa).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 11 Novembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 11 Maggio 2009 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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