L’obbligo di astensione nel caso di avvocati che esercitino negli stessi locali

L’art. 24, co. 5, ncdf (già art. 37, canone II, cdf), nell’enunciare la regola per cui l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa. Per la configurazione di detto illecito, che è di tipo istantaneo, non è peraltro necessario un dolo specifico essendo sufficiente quello generico, in virtù del quale il professionista, consapevole della sua situazione di incompatibilità, non abbia immediatamente e tempestivamente rappresentato la sua posizione di incompatibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 14 aprile 2016, n. 80

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165, Consiglio Nazionale Forense 20 aprile 2011 n. 48; 25 ottobre 2010 n. 142; 19 ottobre 2010 n. 84; 9 giugno 2008 n. 59.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 14 Aprile 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 29 Aprile 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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