L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 26 Novembre 2011 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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