L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 98/2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 25 Maggio 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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