Lo “scambio” (analogico) di memoria dal contenuto diverso da quello depositato in giudizio

Costituisce grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che al Collega di controparte consegni una “copia-scambio” dal contenuto diverso da quello depositato in giudizio (Nella specie, in un procedimento non ancora soggetto al PCT, l’avvocato aveva depositato una memoria contenente una richiesta di condanna di circa 1 milione di euro, ma aveva poi scambiato con il Collega di controparte la memoria stessa priva della predetta domanda. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 278 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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