In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
– codice: art. 56
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I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore
Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)