Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

Risultati della ricerca: 445

sentenza

IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo – Validità – Cessazione di fatto dell’attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.

Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Mercolino Guido), sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)