In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
– codice: art. 2
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 2011 (censura)