In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023
– codice: art. 40
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020
Illecito procurare droga ai propri praticanti
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
CDD di Bologna (pres. Gonelli Sergio, rel. Farolfi Francesco), decisione n. 9 del 14 Novembre 2016