Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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