In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25940 del 05 Settembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 141 del 23 Settembre 2022
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