Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 23 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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