Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 11 Marzo 2015 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 06 Luglio 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 18394 del 20 Settembre 2016 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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