L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini riguardava l’impugnazione della decisione disciplinare proposta a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 113 del 17 ottobre 2019
NOTA
Esattamente in termini, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 17 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 30 Giugno 2014 (avvertimento)
0 Comment