Nell’istituire, ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012, l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) di cui all’art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati ivi iscritti possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 e 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti di avere il proprio avvocato di fiducia, che potrebbe seguire i clienti anche in altre materie collegate o connesse, per rivolgersi ad un avvocato sconosciuto, semplicemente perché il suo nominativo non può essere inserito in quella determinata materia (Nel caso di specie, il COA aveva previsto un limite di 3 materie di competenza per l’iscrizione nell’elenco del PSS).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 380 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 19 Aprile 2023 (cancellazione amm.va)
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