L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 11 Giugno 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Novembre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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