L’iscrizione all’albo presuppone un (effettivo) domicilio professionale presso il Circondario

Deve essere disposta, anche d’ufficio e in autotutela, la cancellazione dall’albo del professionista che non abbia effettivo domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine (art. 17 L. n. 247/2012). (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto di essere trasferito presso altro COA, a tal fine indicando come proprio domicilio professionale un prestigioso Studio legale, ma all’insaputa del suo titolare. Accolta inizialmente la domanda sulla scorta di quanto dichiarato dall’istante, il COA provvedeva quindi a notificare, al domicilio professionale indicato, la delibera di iscrizione, ma con esito negativo per “destinatario sconosciuto”. Appurato quindi che -contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione- in realtà l’istante non aveva domicilio professionale presso il circondario del proprio Tribunale, il COA procedeva d’ufficio all’annullamento della propria precedente delibera di iscrizione con conseguente cancellazione dall’albo del professionista stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Atzori), sentenza n. 7 del 2 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 02 Marzo 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 11 Luglio 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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