L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela)

L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 octies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 48 del 18 marzo 2021

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 13 del 25 gennaio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 18 Marzo 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 31 Dicembre 2020 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 41989 del 30 Dicembre 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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