Va accolto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934, qualora risulti accertato che l’istante intrattenga con l’ente datoriale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità e che l’attività di addetto all’Ufficio Legale venga svolta in modo esclusivo e continuativo in posizione di indipendenza ed autonomia.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 02 Marzo 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Giugno 2011
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