L’iscrizione all’albo da parte del dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione

Il pubblico dipendente abilitato all’esercizio della professione forense può ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale solo previa dimostrazione dell’esistenza presso l’Amministrazione di appartenenza di un Ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’Ente, dovendo altresì provare la propria incardinazione in seno allo stesso Ufficio, nel quale egli deve esercitare, in via esclusiva, attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nelle cause e negli affari legali che lo vedono coinvolto.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 02 Marzo 2012 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Giugno 2011
Giurisprudenza CNF

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