Il pubblico dipendente abilitato all’esercizio della professione forense può ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale solo previa dimostrazione dell’esistenza presso l’Amministrazione di appartenenza di un Ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’Ente, dovendo altresì provare la propria incardinazione in seno allo stesso Ufficio, nel quale egli deve esercitare, in via esclusiva, attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nelle cause e negli affari legali che lo vedono coinvolto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 02 Marzo 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Giugno 2011
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