Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione all’albo, in deroga alla incompatibilità prevista dal’art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente (senza che, peraltro, assuma rilievo l’inesistenza di una attività difensiva dinanzi alla Autorità Giudiziaria)
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 02 Marzo 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Giugno 2011
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