L’irrilevanza dell’accertamento in fatto del processo penale esclude l’obbligo (ora, facoltà) di sospensione del procedimento disciplinare

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità, ora peraltro rimessa alla discrezionalità del Consiglio (art. 54 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Ottobre 2019 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Ottobre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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