La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ammesso i fatti oggetto di contestazione disciplinare e sotto indagine penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70
NOTA:
V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 234, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 14 Aprile 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Giugno 2013 (cancellazione)
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