Va esclusa la violazione deontologica di cui all’art. 38 cdf laddove risulti sufficientemente provata dall’incolpato l’assoluta involontarietà di non presenziare all’udienza, specie ove l’assenza stessa non abbia di fatto comportato alcun danno al proprio assistito (Nella fattispecie, l’assenza all’udienza era dipesa dalla omessa annotazione della data della stessa nell’agenda di studio, ma il cliente era stato comunque utilmente difeso dal difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione dal giudice, che tuttavia segnalava il difensore assente al COA di appartenenza, che gli comminava la sanzione disciplinare dell’avvertimento, annullata dal CNF in sede di impugnazione, in forza del principio di cui in massima).
Nota:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 luglio 2011, n. 122.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 28 Dicembre 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Luglio 2008 (avvertimento)
0 Comment