Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli artt. 16 e 70 co. 4 cdf, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 417/2024, CNF n. 409/2024, CNF n. 396/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 28 Marzo 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 6 del 05 Febbraio 2024 (sospensione)
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