L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico

L’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa forense comporta la revoca della sospensione amministrativa
a tempo indeterminato dell’iscritto ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992), ma non fa venire meno l’illecito deontologico, ove rileva solo per la determinazione della data finale di consumazione della violazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato al CNF la censura irrogatagli dal CDD per l’omesso invio del Mod. 5. Poiché nelle more del giudizio di gravame aveva regolarizzato la propria posizione con la Cassa, ha quindi chiesto la asserita estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e, decidendo quindi nel merito, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 407 del 06 Novembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 19 del 24 Maggio 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment