L’invio di ripetuti messaggi (nella specie, sms al nuovo difensore subentrante), contenenti minacce di morte, epiteti, ingiurie, affermazioni discriminatorie e ripetute espressioni omofobe, costituisce comportamento sanzionabile con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (nella specie, per sei mesi), perché gravemente violativo dei basilari princìpi di probità, dignità e decoro, a cui l’avvocato deve ispirare la propria condotta, anche nella sfera privata, a salvaguardia della propria reputazione personale e professionale, oltreché dell’immagine della classe forense.
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 82 del 30 giugno 2018
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