L’introduzione in giudizio di prove false

Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che formi e quindi introduca una prova falsa nel processo (Nel caso di specie, il professionista depositava, peraltro solo con la memoria di replica ex art. 190 cpc, una confessione della controparte pur sapendola non vera).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Febbraio 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment