L’introduzione in giudizio di prove false

Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che formi e quindi introduca una prova falsa nel processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima ed in considerazione del ravvedimento dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268

NOTA.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Luglio 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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