L’introduzione in giudizio di prove false

Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 02 Marzo 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 16 Settembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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