L’interruzione della prescrizione non presuppone la notifica all’incolpato degli atti propulsivi del procedimento disciplinare

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, i quali ultimi sono idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 27 Agosto 2018 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 21 Luglio 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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