L’interruzione della prescrizione disciplinare (anche da parte dell’incolpato)

In ragione della natura pubblicistica e della specialità della materia, durante il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine, la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei, non solo dall’atto di apertura del procedimento, ma anche da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria, o decisoria, nonché dagli atti provenienti dallo stesso incolpato, pure se diretti a contestare il diritto, come ad esempio le impugnazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 19 Dicembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 18 Ottobre 2007 (censura)
Giurisprudenza CNF

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