Durante il procedimento disciplinare dinanzi al COA, che ha natura amministrativa, il decorso del termine di prescrizione è soggetto a interruzione, con effetti istantanei, per effetto non solo dell’atto di apertura del procedimento stesso, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili) o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p., nonché -stante la specialità della materia- di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 21 Febbraio 2014 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Novembre 2011 (cancellazione)
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