La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 55 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 25 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
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