La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)
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