La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 06 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 02 Ottobre 2008 (cancellazione)
0 Comment